Modalità e tempistiche di costruzione in mora

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con l’Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com (TIMOE) ha apportato modificazioni alla disciplina concernente la costituzione in mora del cliente finale moroso.

Conformemente alle citate deliberazioni e al contratto di fornitura, Acea Energia, attraverso l’invio di raccomandata semplice, decorsi 5 giorni solari dalla data di scadenza della bolletta, potrà costituire in mora il cliente finale che non risulti in regola con il pagamento della bolletta, avendolo omesso o avendolo eseguito parzialmente.

Nella suddetta comunicazione verrà indicato il termine ultimo per il pagamento, il quale non potrà essere inferiore a 25 giorni solari (calcolati dalla data di emissione e comprensivi di un massimo di 5 giorni lavorativi per affidare la comunicazione al vettore postale). In caso di mancato pagamento oltre i 25 giorni solari sopra indicati e trascorsi non meno di ulteriori 3 giorni lavorativi utili a completare le attività di riscontro, Acea Energia potrà richiedere al distributore locale la sospensione della fornitura. Il termine dei 25 giorni solari è ridotto a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte di Acea Energia, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora qualora trasmessa tramite posta elettronica certificata.

L’eventuale sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata:

  • prima del termine ultimo cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento,

ovvero

  • sulla base di una costituzione in mora affidata al vettore postale oltre i 5 giorni lavorativi,

ovvero

  • su richiesta presentata al distributore locale prima che siano trascorsi gli ulteriori 3 giorni lavorativi dal termine a disposizione del cliente per la regolarizzazione, darà luogo all’erogazione dell’indennizzo automatico di € 20.

La sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata senza avere affidato la comunicazione di costituzione in mora al vettore postale ovvero il mancato invio del messaggio di posta elettronica certificata , darà luogo ad un indennizzo automatico di € 30.