La conciliazione e Acea Energia

Acea è la prima multiutility italiana che ha siglato un protocollo d’intesa ADR “Alternative Dispute Resolution” con le Associazioni Consumatori nel settore dell’acqua e della distribuzione di energia elettrica.  Ai fini dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dell’Allegato A alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “Autorità”) n. 209/2016/E/com  è possibile utilizzare tale procedura ADR. L’ ADR è una procedura di risoluzione alternativa, a cui Acea Energia si impegna a partecipare, che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese. Il protocollo è stato firmato dalle società del settore idrico Acea Ato 2 e Acea Ato 5 e da quelle del settore energia e distribuzione Acea Energia e Areti.

Per saperne di più sulla conciliazione paritetica e inviare la tua richiesta clicca qui link: https://www.associazioniconciliazioneadr.acea.it/

I clienti domestici possono rivolgersi anche a uno degli organismi iscritti nell'elenco degli organismi ADR istituito dall’Autorità. Di seguito il link alla pagina web dell’Autorità da cui è possibile scaricare l’elenco degli organismi ADR e accedere alla piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) https://www.arera.it/consumatori/conciliazione 

In alternativa è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione attraverso il Servizio Conciliazione istituito dall'Autorità, senza spese per il cliente. Per attivare il Servizio Conciliazione è necessario registrarsi nella piattaforma telematica di gestione delle pratiche cui si accede dal sito www.conciliazione.energia.it. La conciliazione può essere attivata e seguita direttamente dal Cliente o mediante un soggetto da esso delegato. La richiesta di attivazione del Servizio Conciliazione va inoltrata  da parte del Cliente solo dopo aver presentato reclamo scritto ad Acea Energia al quale sia stata data una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo.  La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.