Acea è la prima multiutility italiana che ha siglato un protocollo d’intesa ADR “Alternative Dispute Resolution” con le Associazioni Consumatori nel settore dell’acqua e della distribuzione di energia elettrica. Ai fini dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dell’Allegato A - Testo Integrato Conciliazione (TICO) - alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “Autorità”) n. 209/2016/E/com'è possibile utilizzare tale procedura ADR. L’ ADR è una procedura di risoluzione alternativa, a cui Servizio Elettrico Roma si impegna a partecipare, che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese. Il protocollo è stato firmato dalle società del settore idrico Acea Ato 2 e Acea Ato 5 e da quelle del settore energia e distribuzione Acea Energia e Areti e trova efficacia altresì nei confronti di Servizio Elettrico Roma.
Per saperne di più sulla conciliazione paritetica e inviare la tua richiesta clicca qui link: https://www.associazioniconciliazioneadr.acea.it/
I clienti domestici possono rivolgersi anche a uno degli organismi iscritti nell'elenco degli organismi ADR istituito dall’Autorità. Di seguito il link alla pagina web dell’Autorità da cui è possibile scaricare l’elenco degli organismi ADR e accedere alla piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) https://www.arera.it/consumatori/conciliazione
In alternativa è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione attraverso il Servizio Conciliazione istituito dall'Autorità, senza spese per il cliente. Per attivare il Servizio Conciliazione è necessario registrarsi nella piattaforma telematica di gestione delle pratiche cui si accede dal sito www.conciliazione.energia.it. La conciliazione può essere attivata e seguita direttamente dal Cliente o mediante un soggetto da esso delegato. La richiesta di attivazione del Servizio Conciliazione va inoltrata da parte del Cliente solo dopo aver presentato reclamo scritto a Servizio Elettrico Roma al quale sia stata data una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.