L’art. 5 del D.L. 47/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014, n.80, precisa che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
La normativa è nata con lo scopo di contrastare gli abusi edilizi e le occupazioni abusive degli immobili e prevede che per attivare un nuovo contratto (o subentrare in un contratto già esistente) finalizzato all’allaccio dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e di telefonia fissa, il Cliente debba dimostrare la legittima occupazione dell’immobile in favore del quale si richiede l’allaccio, pena la nullità del contratto stesso.
Conseguentemente i soggetti somministranti servizi idrici, di fornitura di energia elettrica o gas e di telefonia fissa hanno l’obbligo di richiedere al cliente di dimostrare la proprietà, il regolare possesso o la detenzione dell'unità immobiliare per la quale ha richiesto il servizio.
Pertanto, con riferimento ad Acea Energia, i clienti che richiedono la stipulazione[1] o volturazione di un contratto avente ad oggetto servizi di fornitura di energia elettrica o gas, sono tenuti alternativamente a:
a) consegnare un titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica,
b) rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445).